Se il tuo studio odontoiatrico si trova in una regione del Mezzogiorno (o in Marche e Umbria) e stai per investire in tecnologia o in una nuova sede, potresti avere diritto a un credito d’imposta importante chiamato ZES Unica. Ecco chi può accedervi, su cosa e come senza tecnicismi inutili e spiegato facile.
C’è un’agevolazione che molti dentisti del Sud danno per scontata come “roba da industrie”, e che invece li riguarda da vicino: il credito d’imposta ZES Unica. Se hai una società odontoiatrica (Srl odontoiatrica o STP odontoiatrica oppure ancora una società di persone) e stai pianificando l’acquisto di un nuovo riunito, di uno scanner, o addirittura della sede dello studio, in molte regioni del Mezzogiorno lo Stato può riconoscerti un credito d’imposta importante su quell’investimento.
È forse lo strumento più potente e meno sfruttato per chi opera nel Sud Italia. Con un però che è anche il punto centrale di tutto: per accedervi devi operare in forma d’impresa. Il professionista individuale (lo studio gestito come libero professionista) , a prescindere dal regime fiscale adottato, ne resta fuori. Vediamo tutto con ordine.
Cos’è la ZES Unica e dove si applica
La ZES Unica per il Mezzogiorno è un’area agevolata che comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. All’interno di questi territori, gli investimenti delle imprese possono beneficiare di un credito d’imposta sugli acquisti di beni strumentali. L’ambito è stato poi esteso anche a Marche e Umbria.
Per uno studio odontoiatrico in forma di impresa o società la traduzione è semplice: l’impresa odontoiatrica che riceve i beni agevolati deve trovarsi in uno di questi territori. È la localizzazione della struttura produttiva — cioè dove lavori — a collegare l’investimento all’agevolazione.
Uno studio dentistico può davvero accedervi?
Sì. E questo è il punto che stupisce di più. La norma non prevede alcuna esclusione per il settore sanitario, per gli studi professionali o per le società tra professionisti. Restano fuori solo alcuni comparti specifici — siderurgia, carbone, alcuni trasporti, energia, banda larga, credito, finanza e assicurazioni — tra i quali l’odontoiatria, evidentemente, non compare.
Di conseguenza, una SRL odontoiatrica, una STP odontoiatrica o una società di persone che esercita attività di ambulatorio odontoiatrico che investe in una struttura situata nella ZES è, in linea di principio, ammissibile al beneficio, nel rispetto delle altre condizioni. Sono ammesse imprese di ogni dimensione, dalla micro alla grande. Un dettaglio pratico spesso utile: la sede legale della società può anche trovarsi fuori dalla ZES, purché l’investimento sia destinato a una struttura produttiva che si trova dentro l’area agevolata.
Ed ecco il punto che collega tutto: l’agevolazione parla di “imprese”. Il dentista che opera come professionista individuale, in particolare in regime forfettario, non rientra in questa logica. È l’ennesima conferma che la forma con cui organizzi lo studio non è un dettaglio formale: decide a quali strumenti puoi accedere.
Quali investimenti puoi agevolare
Rientrano nell’agevolazione gli investimenti che fanno parte di un progetto di investimento iniziale, in particolare:
- acquisto (anche in leasing) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati alla struttura in ZES;
- acquisto di terreni;
- acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali all’attività.
Tradotto in “lingua da studio”, possono rientrare la riqualificazione o la realizzazione di una nuova sede, i riuniti odontoiatrici, gli apparecchi radiologici, i macchinari per chirurgia e igiene, gli arredi tecnico-sanitari, i sistemi informatici e i software gestionali e diagnostici, quando qualificabili come beni strumentali.
Quanto vale e quali sono i limiti da conoscere
Due paletti sono decisivi e vanno tenuti a mente fin dalla progettazione dell’investimento:
- il progetto di investimento non può essere inferiore a 200.000 euro di costi ammissibili;
- il valore di terreni e fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Un progetto costituito solo dalla componente immobiliare, senza macchinari e attrezzature, resta escluso: la norma richiede un progetto “composito”.
Un aspetto che è bene chiarire subito per gestire le aspettative: la percentuale del credito non è fissa. Ogni anno l’Agenzia delle Entrate determina la percentuale effettivamente fruibile in funzione del plafond disponibile e del totale delle richieste. In altre parole, prima si prenota, poi si conosce la misura esatta del beneficio.
Qualche precisazione tecnica utile: sono ammessi anche i contratti di leasing, compreso il leasing “in costruendo”; per gli immobili il momento rilevante dell’investimento segue le regole ordinarie (con attenzione, nei contratti “rent to buy”, alla data del contratto definitivo di compravendita); e per gli immobili già utilizzati da altri il requisito di “novità” non è richiesto, nel rispetto delle regole europee sugli aiuti a finalità regionale.
Le finestre temporali: fino al 2028
Il credito d’imposta ZES Unica, nato per il 2024, è stato via via esteso e prorogato fino al 2028. Ogni anno ha le sue finestre, sia per la realizzazione degli investimenti sia per le comunicazioni. Per il 2026, ad esempio, l’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, con una finestra di comunicazione preventiva collocata indicativamente tra fine marzo e fine maggio 2026 e una comunicazione integrativa nel gennaio successivo.
Su questo un avvertimento onesto: le date cambiano di anno in anno e possono essere aggiornate da nuove leggi di bilancio o da provvedimenti dell’Agenzia. Vanno quindi verificate per l’anno in cui investi, perché sbagliare finestra significa perdere il beneficio.
Come si ottiene, in pratica
La procedura, semplificata, segue quattro passaggi:
- Invii la comunicazione preventiva (“originaria”) all’Agenzia delle Entrate nella finestra dedicata, indicando le spese già sostenute e quelle che prevedi di sostenere.
- Realizzi l’investimento nella struttura in ZES, entro la finestra temporale dell’anno di riferimento.
- Invii la comunicazione integrativa dopo la chiusura del periodo, per attestare gli investimenti effettivamente realizzati.
- L’Agenzia determina la percentuale effettiva del credito, che potrai poi utilizzare in compensazione tramite modello F24 con l’apposito codice tributo.
Si può cumulare con altri incentivi?
In linea generale sì, ma con attenzione. Il credito ZES Unica è cumulabile con gli aiuti “de minimis” (ad esempio contributi regionali o camerali) e con altri aiuti di Stato sugli stessi costi, purché non si superino le intensità massime consentite dalla disciplina europea. È invece espressamente non cumulabile con il credito d’imposta Transizione 5.0 sugli stessi investimenti. Ogni combinazione va verificata caso per caso, soprattutto quando entrano in gioco altri crediti d’imposta sulle stesse tecnologie.
Non solo investimenti: la ZES anche sul lavoro
Accanto al credito sugli investimenti, il territorio ZES prevede anche misure di esonero contributivo per l’occupazione: sgravi per le nuove assunzioni (fino al 100% in caso di incremento occupazionale netto in determinati periodi) e un esonero specifico per l’assunzione di lavoratrici residenti nelle regioni ZES. Sono agevolazioni autonome rispetto al credito sugli investimenti, ma per uno studio che sta crescendo — e che assume ASO, igienisti o personale amministrativo — possono sommarsi al vantaggio complessivo.
In sintesi: cosa serve per pianificare
| Requisito | In pratica |
|---|---|
| Localizzazione | Lo studio/clinica destinatario dei beni deve trovarsi in un territorio ZES (Mezzogiorno, Marche, Umbria). |
| Forma giuridica | Devi operare come impresa (SRL/STP/SNC/SAS) e non rientrare nei settori esclusi. Il professionista resta fuori. |
| Dimensione del progetto | Almeno 200.000 € di costi ammissibili, con beni strumentali non immobiliari sufficienti a rispettare il tetto del 50% per terreni e fabbricati. |
| Tempistica | Ordini, consegne e collaudi vanno programmati dentro le finestre annuali (2024–2028) e coordinati con le comunicazioni telematiche. |
| Cumulo | Verificare i tetti di intensità e le non cumulabilità (in particolare con Transizione 5.0) prima di combinare più incentivi. |
La ZES Unica è un esempio perfetto di una cosa che ripetiamo spesso: le agevolazioni più consistenti non premiano chi lavora di più, ma chi è strutturato per coglierle. Un investimento importante, fatto dentro la giusta forma d’impresa e con la giusta pianificazione delle finestre, può valere molto. Lo stesso investimento, fatto senza struttura o fuori tempo, non vale nulla.
Domande frequenti
Uno studio odontoiatrico in forma di SRL o STP può accedere alla ZES Unica?
Sì. La normativa non esclude il settore sanitario né gli studi professionali o le società tra professionisti: restano fuori solo alcuni comparti specifici (energia, credito, siderurgia e pochi altri). Serve che il soggetto operi come impresa e investa in una struttura situata nella ZES.
Posso accedervi se la mia società ha sede legale fuori dal Sud?
Sì. È espressamente ammesso che una società con sede legale fuori dalla ZES benefici del credito, a condizione che l’investimento sia destinato a una sua struttura produttiva — lo studio — situata all’interno del territorio agevolato.
Qual è l’investimento minimo per accedere?
Il progetto deve essere di almeno 200.000 euro di costi ammissibili. Inoltre il valore di terreni e fabbricati non può superare il 50% del totale, e un investimento composto solo da immobili, senza macchinari e attrezzature, resta escluso.
Posso cumulare la ZES con il credito Transizione 5.0?
No, non sugli stessi investimenti: i due crediti non sono cumulabili sui medesimi beni. La ZES è invece in genere cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato, nei limiti delle intensità massime previste dalla disciplina europea.
Un dentista in regime forfettario può usarla?
In genere no. Il credito è riservato a chi opera in forma d’impresa; il professionista individuale, in particolare in forfettario, ne resta fuori. È uno dei motivi per cui, di fronte a investimenti rilevanti, la scelta della forma giuridica diventa decisiva.
L’opinione di Roberto Scurto con un piccolo case study
Mariano, medico di 38 anni della provincia di Trapani, grazie alla ZES UNICA, ha avuto finanziata la sua nuova clinica nel 2025. La sua SRL sanitaria esercitava già dal 2022 in dei locali molto piccoli e angusti del centro storico con fatturato e margini molto interessanti e negli anni crescenti; da tempo desiderava però creare qualcosa di più grande e professionale, una struttura all’avanguardia. L’occasione finalmente un bel giorno è arrivata. Circa 290 metri quadrati di immobile (acquistato per l’occasione in una location da brividi), subito imponenti opere di ristrutturazione edilizia e adeguamento impianti e poi acquisti da capogiro di attrezzature, impianti e vari beni strumentali per svolgere la professione sanitaria in maniera moderna, innovativa e completamente digitale e automatica. Totale dell’investimento: circa 410.000 Euro. Inizialmente Agenzia delle Entrate aveva fissato una percentuale del beneficio ottenibile pari al 60,38% e poi tramite stanziamento di nuovi fondi, la percentuale definitiva ha raggiunto il 75% dell’importo complessivo del progetto. Tale beneficio non è stato un bonifico sul conto di Mariano ovviamente (nessuno gli ha ridato direttamente i soldi cash), ma ha ottenuto un credito d’imposta di più di 300 mila euro – il 75% appunto – utilizzabile in compensazione all’interno del modello F24 che permette a Mariano di non pagare più per alcuni esercizi IRES, IRAP e le spese per imposte e contributi dei suoi dipendenti. Niente male, eh?
Fonti e riferimenti normativi
Riferimenti normativi principali: art. 16 del DL 124/2023 e successive modifiche (credito d’imposta ZES Unica); leggi di bilancio 2025 e 2026 per l’estensione e la proroga fino al 2028; provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che disciplinano, per ciascun anno, le comunicazioni preventive e integrative; prassi dell’Agenzia (interpelli e risoluzioni) sui limiti immobiliari, sul leasing e sulle modalità di fruizione.
Importi, soglie e finestre temporali possono essere aggiornati da provvedimenti successivi: l’articolo ha finalità divulgative e non sostituisce una valutazione sul caso concreto.



