Per il dentista è possibile scaricare il costo dell’abbigliamento in specifici casi. Non tutti i capi di abbigliamento sono deducibili dal reddito ma bisogna valutare se questi sono reali strumenti di lavoro o se possono essere utilizzati anche al di fuori dello studio dentistico. Il criterio è uno solo: la spesa è deducibile solo se il bene serve davvero all’attività e non ha una natura prevalentemente personale. Quindi, dato che va valutato il criterio di utilizzo esclusivo ed effettivo all’interno dello studio, rispondiamo subito che Camici, casacche e zoccoli SI, giacca e pantaloni eleganti NO, magliette e capi col logo SI, i dispositivi previsti dalla normativa su igiene e sicurezza sul luogo di lavoro SI, lo smoking per partecipare agli eventi di Andi NO.
In questo articolo trovi una guida pratica a cosa puoi dedurre davvero senza paroloni e tecnicismi inutili
Prima o poi la domanda arriva, quasi sottovoce, a fine consulenza: “I vestiti posso scaricarli?” Sembra un dettaglio da poco, e invece è una delle aree in cui i dentisti sbagliano più spesso — in tutte e due le direzioni. C’è chi scarica tutto, giacca sartoriale compresa, e si espone a una contestazione; e c’è chi, per prudenza, non scarica nulla, regalando al Fisco costi che erano perfettamente legittimi.
Facciamo chiarezza. “Scaricare”, detto in modo semplice, significa dedurre il costo: sottrarlo dal reddito su cui paghi le tasse. La domanda quindi non è “i vestiti si scaricano?”, ma “questo capo si scarica?”. E la risposta dipende quasi sempre da un solo principio.
L’unica domanda che conta: è uno strumento di lavoro?
Il criterio che decide tutto si chiama inerenza. Tradotto: la spesa è deducibile solo se il bene serve davvero all’attività e non ha una natura prevalentemente personale.
Per l’abbigliamento, il modo più onesto di applicarlo è farsi una domanda secca: questo capo lo potrei indossare a una cena fuori? Il camice no. La giacca elegante sì. Ed è esattamente lì che si gioca la deducibilità. Un altro dettaglio importante da subito: che tu abbia la partita IVA individuale o una SRL / STP odontoiatrica, il principio è lo stesso. Cambiano solo alcune conseguenze pratiche, che vediamo alla fine.
Il vestito “normale”: no, anche se lo usi solo in studio
Giacche, camicie, pantaloni classici, maglioni, scarpe “da ufficio”. Anche se li tieni esclusivamente per lo studio e non li metti mai altrove, per il Fisco restano capi che potresti indossare nella vita privata. Quindi: spesa non inerente, non deducibile.
E qui arriva la parte che fa storcere il naso: non cambia nulla nemmeno per la giacca elegante comprata apposta “per ricevere bene i pazienti”. La funzione d’immagine, per quanto reale, non basta a trasformare un capo comune in uno strumento di lavoro. Fare bella figura è legittimo, ma non rende deducibile il vestito.
Camici, casacche, zoccoli: questi sì, si scaricano
Qui siamo nel cuore del tuo guardaroba deducibile. Rientrano camici e casacche sanitarie, pantaloni sanitari coordinati, zoccoli e calzature specifiche, cuffiette e simili. Sono capi legati a doppio filo all’attività clinica, con un utilizzo privato scarso o nullo, spesso imposti dai protocolli igienico-sanitari.
Per questo sono considerati inerenti e integralmente deducibili, esattamente come i materiali di consumo o le attrezzature di studio. Nessuna zona grigia: sono strumenti di lavoro.
Il logo dello studio: aiuta, ma non fa miracoli
Qui bisogna distinguere due situazioni molto diverse.
La divisa vera con logo — casacca sanitaria, polo tecnica da lavoro, capo in tessuto tecnico col logo dello studio — è deducibile. Anzi, in questo caso il logo rafforza l’inerenza: rende il capo riconoscibile come divisa e parte dell’immagine coordinata dello studio.
Il capo “di moda” con un logo minimo — la giacca di marca, la camicia firmata, le sneakers con un loghino ricamato — è tutt’altra storia. Qui prevale la funzione personale, e in un’impostazione prudente la spesa resta non deducibile. Attaccare il logo dello studio su un capo alla moda non lo trasforma in una divisa: il logo può consolidare un’inerenza che già c’è, non inventarla dal nulla.
DPI: sempre deducibili, senza discussioni
Guanti monouso, mascherine chirurgiche e FFP2/FFP3, visiere e occhiali protettivi, cuffie, copriscarpe, camici monouso ad alta protezione. Sono Dispositivi di Protezione Individuale: imposti dalla normativa sulla sicurezza, servono a tutelare te, il tuo personale e i pazienti, e non hanno alcun uso privato.
La conseguenza è lineare: sono costi integralmente deducibili. E se hai dipendenti o collaboratori, fornirli non è un “regalo” tassabile ma un obbligo del datore di lavoro.
Le magliette col logo regalate ai pazienti: un caso a parte
Attenzione, perché qui cambiamo del tutto categoria. La t-shirt o il gadget con il logo che regali ai pazienti non è abbigliamento da lavoro: è marketing. Per il Fisco è un omaggio, quindi una spesa di rappresentanza/pubblicità.
La regola pratica da ricordare (art. 108 del TUIR) ruota attorno a una soglia:
- se il costo unitario della maglietta, stampa del logo inclusa, non supera i 50 euro, la spesa è interamente deducibile come omaggio;
- se supera i 50 euro, rientra nel regime ordinario delle spese di rappresentanza, deducibili entro i limiti percentuali calcolati sui compensi o ricavi.
In entrambi i casi servono tre cose: che l’omaggio sia reale, documentato e con una finalità promozionale dimostrabile (il logo, una politica di marketing coerente). Morale operativa: tieni traccia del costo per pezzo, perché è quel numero a dirti se scarichi tutto o solo in parte.
Partita IVA individuale o SRL/STP: cosa cambia davvero
Il principio dell’inerenza, come detto, è identico. Le differenze pratiche riguardano soprattutto il personale.
In una SRL o STP odontoiatrica, camici, divise e DPI forniti a dipendenti e collaboratori sono costi d’esercizio deducibili, e metterli a disposizione non è un fringe benefit — purché restino dotazione di lavoro (capi usati per l’attività, tenuti in studio o comunque con destinazione chiaramente lavorativa).
Il punto delicato sono invece i capi “civili” dati a soci, amministratori o dipendenti: lì la spesa rischia di essere considerata non inerente oppure di trasformarsi in compenso in natura, tassato in capo a chi lo riceve. In pratica: la società non può “vestire” i soci con capi firmati e scaricarli come se nulla fosse.
Come comportarti in pratica
Poche regole rendono tutto molto più difendibile:
- Fatture intestate a te o alla società, con una descrizione chiara della natura del capo (camice, divisa da studio, DPI…).
- Contabilità distinta tra abbigliamento tecnico/divise, DPI e omaggi ai pazienti: sono tre mondi con tre regole diverse.
- Per gli omaggi, rileva sempre il costo unitario, così verifichi al volo la soglia dei 50 euro.
- Fai in modo che le divise siano riconoscibili come tali — taglio, tessuto, colore, coordinamento con i DPI — e usate nell’ambiente di studio.
In sintesi: cosa scarichi e cosa no
| Tipo di capo | Deducibile? | In breve |
|---|---|---|
| Abbigliamento ordinario (giacca, camicia, pantaloni, scarpe eleganti) | No | Anche se usato solo in studio; l’immagine non basta. |
| Camici, casacche, pantaloni e calzature sanitarie | Sì, integrale | Strumenti di lavoro, come i materiali di consumo. |
| Divisa con logo dello studio | Sì | Il logo rafforza l’inerenza. |
| Capo “di moda” con logo | No (prudenzialmente) | Prevale l’uso personale. |
| DPI (guanti, mascherine, visiere…) | Sì, integrale | Obbligatori per la sicurezza. |
| Magliette/gadget col logo regalati ai pazienti | Sì, come omaggio | Integrale se ≤ 50 € a pezzo; oltre, nei limiti delle spese di rappresentanza. |
La regola d’oro è una sola: strumento di lavoro sì, guardaroba personale no; il logo aiuta ma non trasforma. Ogni situazione ha poi le sue sfumature — uso promiscuo, contratti col personale, politiche di omaggio — e l’inquadramento corretto si fa sempre sul caso concreto, insieme al tuo consulente. Ma è proprio questo il punto: sono i dettagli come questo, moltiplicati per decine di voci di spesa, a fare la differenza tra uno studio gestito come una professione e uno gestito come un’impresa.
Domande frequenti
Posso scaricare la giacca elegante che uso solo per ricevere i pazienti?
No. Anche se la indossi soltanto in studio e serve a fare bella figura, resta un capo che potresti usare nella vita privata: per il Fisco non è inerente e non è deducibile. Diverso è il camice o la casacca, che sono strumenti di lavoro a tutti gli effetti.
Se metto il logo dello studio su una t-shirt o una felpa firmata, diventa deducibile?
Non automaticamente. Il logo aiuta quando il capo è già una divisa da lavoro (casacca, polo tecnica); su un capo “di moda” prevale la funzione personale e, in un’impostazione prudente, la spesa resta non deducibile. Il logo rafforza un’inerenza che già esiste, non la crea dal nulla.
Le magliette col logo che regalo ai pazienti come le scarico?
Come omaggio, cioè spesa di rappresentanza. Se il costo unitario (stampa compresa) non supera i 50 euro, la deduci per intero; sopra i 50 euro rientra nei limiti percentuali delle spese di rappresentanza. In ogni caso l’omaggio deve essere reale, documentato e con una chiara finalità promozionale.
Cambia qualcosa se ho la partita IVA individuale invece della SRL?
Il principio dell’inerenza è identico. La differenza principale riguarda il personale: in una SRL o STP i capi “civili” dati a soci, amministratori o dipendenti possono diventare compenso in natura (fringe benefit) tassato in capo a chi li riceve, mentre camici, divise e DPI restano costi deducibili senza problemi.
L’opinione del dott. Roberto Scurto con un piccolo case study.
Nel 2022 un nostro cliente, in seguito a un normale controllo da parte di Agenzia delle Entrate, ha subito una contestazione. Secondo i verificatori avrebbe scaricato più costi di quelli che la normativa fiscale prevedeva. Nella sua contabilità, nella sezione costi del conto economico, erano state dedotte 1200 euro per spese di abbigliamento con deducibilità al 100% (fatture per acquisto di camici, accessori e scarpe sanitarie) e poi c’era una fattura di circa 600 euro (per completo giacca, cravatta e pantalone) dedotta soltanto al 50% (avevamo scaricato il 50% ai fini fiscali). Per i verificatori quest’ultima spesa non era affatto deducibile – nemmeno parzialmente – e la volevano riprendere a tassazione aggiungendo sanzioni e interessi. In realtà Agenzia delle Entrate, in questo specifico caso, si sbagliava. Per contratto il nostro cliente, che era anche docente di un master post experience presso una scuola privata e che insegnava materie attinenti alla sua professione, doveva tenere un corso di formazione in completo blu, camicia bianca e giacca arancione (i colori erano quelli sostanzialmente del brand della scuola) e l’istituto aveva previsto tale dress code obbligatorio in contratto. Siccome tale abbigliamento con dettagli così specifici era descritto accuratamente sia nel contratto sia nella fattura del negozio di abbigliamento, il nostro cliente tirando fuori le carte, ha brillantemente superato le contestazioni mosse da Agenzia delle Entrate (il capo era stato acquistato per lavoro e prudenzialmente si era deciso di scaricare soltanto la metà del costo). Chiaramente il costo è stato dedotto al 50% perché – così vestito – il nostro cliente poteva benissimo andare ad una qualsiasi cerimonia privata (l’uso di fatto era promiscuo).
Fonti e riferimenti normativi
art. 108 del TUIR (DPR 917/1986) sulle spese di rappresentanza e sugli omaggi, con la soglia di 50 euro di valore unitario; decreto attuativo dell’art. 108 TUIR (Provvedimento del 31/01/2013) per i criteri di inerenza e congruità.
Il presente articolo ha finalità divulgative e non sostituisce una valutazione sul caso concreto.



