Iper ammortamento 2026 per dentisti e imprese odontoiatriche

La Legge di Bilancio 2026 riporta in vita l’iperammortamento sui beni 4.0, con una maggiorazione del costo fino al 180%. Ma attenzione: non è un rimborso, è uno strumento di pianificazione fiscale. Ecco cosa significa, in concreto, per uno studio odontoiatrico.

Dopo aver visto la ZES, la Sabatini, i bonus assunzioni e l’ENPAM, chiudiamo la mappa degli incentivi 2026 con lo strumento che, per molti studi, è il più rilevante di tutti: l’iperammortamento. È tornato con la Legge di Bilancio 2026 e riguarda gli investimenti in tecnologia 4.0 e 5.0, esattamente ciò su cui uno studio moderno spende di più.

Prima di entrare nei dettagli, la cosa più importante da fissare, perché è quella su cui quasi tutti si illudono: l’iperammortamento non ti restituisce soldi. Non è un contributo a fondo perduto e non è nemmeno un credito d’imposta per compensare il pagamento delle tasse dentro i modelli F24. È un meccanismo che ti fa pagare meno tasse, spalmato negli anni. E, come vedremo, funziona solo se sei strutturato come impresa e hai degli utili.

Cos’è l’iperammortamento 2026 (e cosa non è)

In pratica, la norma ti permette di “gonfiare” a tavolino il costo di un bene 4.0 ai soli fini fiscali. Compri un macchinario e, per calcolare gli ammortamenti deducibili, lo tratti come se fosse costato molto di più. Il risultato è una deduzione maggiorata che abbassa l’utile e quindi l’IRES della tua SRL odontoiatrica o della tua STP, distribuita lungo tutta la vita utile del bene.

La differenza con un bonus classico è tutta qui: non c’è un assegno né un credito da compensare subito. C’è un costo “figurativo” in più che riduce le imposte, anno dopo anno. Il vantaggio, quindi, dipende dalla capacità dello studio di produrre reddito su cui applicare quella deduzione. La misura si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028: una finestra ampia, quasi tre anni, per pianificare con calma un rinnovo tecnologico.

Chi ne può beneficiare: SRL e STP sì, professionista no

La norma si rivolge ai soggetti titolari di reddito d’impresa che investono in beni destinati a strutture produttive in Italia. Tradotto per l’odontoiatria:

  • la SRL odontoiatrica rientra pienamente, come società di capitali titolare di reddito d’impresa;
  • la STP in forma societaria commerciale può accedervi allo stesso modo, se fiscalmente qualificata come titolare di reddito d’impresa.
  • SNC o SAS che esercitano attività di ambulatorio odontoiatrico

Non esistono esclusioni per il settore sanitario: le uniche esclusioni riguardano lo stato dell’impresa (procedure concorsuali come fallimento o liquidazione, concordato senza continuità, sanzioni interdittive), non l’attività svolta.

E qui torna il punto che attraversa tutta la serie: l’iperammortamento è pensato per chi ha una contabilità analitica e deduce i costi reali. Il dentista libero professionista in regime forfettario, dove il reddito è predeterminato a forfait, non può sfruttarlo. Non è un dettaglio: è l’ennesima leva che si accende solo se lo studio è organizzato come impresa che funziona.

Quanto vale: la maggiorazione a scaglioni

Il beneficio è una maggiorazione del costo di acquisizione ai fini dell’ammortamento, articolata in tre scaglioni in base all’investimento del periodo:

Investimento nel periodo agevolatoMaggiorazione del costo fiscale
Fino a 2,5 milioni di euro+180%
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro+100%
Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro+50%

Per uno studio odontoiatrico la riga che conta è quasi sempre la prima: difficilmente un singolo periodo d’imposta supera i 2,5 milioni di investimenti, quindi in pratica la maggiorazione applicabile è del 180%. Gli scaglioni successivi interessano casi da cliniche molto grandi o gruppi di studi. Il tetto massimo agevolabile è di 20 milioni per periodo d’imposta.

Come funziona in concreto: un esempio da studio

Prendiamo un caso realistico. Nel 2026 acquisti un riunito odontoiatrico digitale 4.0 da 150.000 euro, compreso negli elenchi agevolati e correttamente interconnesso al gestionale di studio. Ecco cosa succede ai fini fiscali:

  • costo storico del bene: 150.000 €;
  • maggiorazione del 180%: +270.000 €;
  • costo ammortizzabile ai soli fini fiscali: 420.000 €.

Civilisticamente continuerai ad ammortizzare il bene sui suoi 150.000 euro reali, ma fiscalmente dedurrai quote di ammortamento calcolate su 420.000 euro. La differenza è tutto risparmio d’imposta — non incassato subito, ma distribuito negli anni di vita utile del bene. È esattamente questo il senso della parola “pianificazione”: il beneficio si progetta e si raccoglie nel tempo.

Quali beni rientrano (e la parola chiave: interconnessione)

Sono agevolabili i beni materiali e immateriali strumentali nuovi, compresi negli appositi elenchi (Allegati IV e V della legge) e — requisito decisivo — interconnessi al sistema gestionale dello studio o alla rete di fornitura. In ambito odontoiatrico, previa verifica di coerenza con gli allegati 4.0, possono rientrare:

  • riuniti di nuova generazione integrati con i sistemi digitali gestionali;
  • scanner intraorali, sistemi CAD/CAM per protesi, fresatori e stampanti 3D per il laboratorio;
  • apparecchi radiologici digitali (Cone Beam, panoramiche 3D) interconnessi al gestionale;
  • sistemi automatizzati di sterilizzazione e tracciabilità dello strumentario, integrati via software;
  • software gestionali avanzati e piattaforme di diagnostica e pianificazione digitale che rientrino tra i software 4.0.

Il punto da non sottovalutare: non basta che il bene sia “tecnologico” o “digitale”. Deve possedere le caratteristiche 4.0 previste dagli allegati ed essere effettivamente interconnesso al sistema informativo dello studio. È qui che molti progetti, fatti in fretta, perdono il beneficio.

Cosa serve per non sbagliare

Gli adempimenti ricalcano la logica delle precedenti stagioni 4.0. In sintesi servono:

  • una perizia tecnica (redatta da parte di un ingegnere per esempio) che dimostri sia la riconducibilità del bene agli allegati sia l’effettiva interconnessione;
  • una certificazione contabile redatta da un revisore legale dei conti indipendente (è opportuno che non sia lo stesso consulente fiscale che tiene la tua contabilità) che dimostri l’esistenza della documentazione contabile connessa con l’investimento;
  • la corretta iscrizione contabile tra le immobilizzazioni e l’applicazione della maggiorazione in dichiarazione, distinguendo con precisione tra valore civilistico e valore fiscale;
  • le numerosissime comunicazioni telematiche previste, gestite tramite la piattaforma del GSE (comunicazione preventiva, comunicazione di conferma, comunicazione di completamento, 2 comunicazioni annuali di monitoraggio per almeno i successivi 5 anni).

Un’avvertenza onesta: diversi dettagli operativi — termini, modalità delle comunicazioni, alcune specifiche tecniche — sono spiegati in dettaglio in alcuni decreti attuativi del MIMIT . La documentazione tecnica, in ogni caso, resta il cuore di tutto: è ciò che regge in caso di controllo.

Cumulabilità e coordinamento con le vecchie misure 4.0

L’iperammortamento 2026 è in generale cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee, purché il cumulo non porti a superare il costo effettivamente sostenuto per il bene. C’è però un’esclusione importante da conoscere: la maggiorazione non si applica agli investimenti che fruiscono della disciplina previgente sui beni strumentali (il riferimento è all’art. 1, comma 446, della L. 207/2024). In altre parole, sullo stesso investimento non puoi sommare vecchio e nuovo regime.

Per gli studi che negli anni scorsi avevano usato i crediti d’imposta 4.0, il consiglio pratico è verificare che il nuovo investimento 2026–2028 non sia già coperto da misure incompatibili, e valutare caso per caso quale strada conviene di più in ottica di pianificazione degli ammortamenti.

In sintesi

L’iperammortamento 2026 è una misura di forte interesse per le imprese odontoiatriche, SRL o STP, che siano titolari di reddito d’impresa e in condizioni regolari. La combinazione tra una maggiorazione elevata — fino al 180% per gli importi tipici di uno studio — e una finestra ampia fino al 30 settembre 2028 rende possibile pianificare un vero salto tecnologico, con un risparmio fiscale distribuito negli anni.

Ma vale la pena ripeterlo, perché è il filo che lega questo strumento a tutti gli altri: l’iperammortamento premia chi è strutturato per usarlo e chi pianifica gli investimenti dentro la finestra giusta. Comprato d’impulso, o da un professionista, lo stesso macchinario non porta alcun vantaggio fiscale. È la struttura, non l’acquisto, a fare la differenza.

Domande frequenti

L’iperammortamento è un rimborso o un credito d’imposta?

No, né l’uno né l’altro. È una maggiorazione “figurativa” del costo del bene ai soli fini fiscali: aumenta le quote di ammortamento deducibili e quindi riduce le imposte, ma il vantaggio si distribuisce negli anni di vita utile del bene e non viene incassato subito.

Conviene al dentista in regime forfettario?

No. Il beneficio si basa sulla deduzione analitica dei costi, mentre nel forfettario il reddito è predeterminato e non consente di dedurre i costi maggiorati. È uno strumento pensato per chi ha una contabilità ordinaria, tipicamente in forma societaria (SRL o STP).

Quali investimenti dello studio rientrano?

I beni strumentali nuovi 4.0 compresi negli allegati di legge — dai riuniti integrati agli scanner, dalla radiologia digitale ai software gestionali evoluti — a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche richieste e siano effettivamente interconnessi al sistema gestionale dello studio.

Fino a quando posso investire?

La misura riguarda i beni 4.0 acquisiti ed entrati in funzione dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Alcuni dettagli operativi sono demandati al decreto attuativo del MIMIT, quindi conviene verificarli al momento dell’investimento.

Posso usarlo insieme ai vecchi crediti d’imposta 4.0?

Non sullo stesso investimento: la maggiorazione non si applica ai beni che fruiscono della disciplina previgente. È in generale cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee, purché il totale non superi il costo effettivamente sostenuto.

Fonti e riferimenti normativi


Riferimenti normativi principali: Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1, che reintroduce la maggiorazione del costo dei beni strumentali 4.0; Allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali) alla stessa legge; coordinamento con la disciplina previgente di cui all’art. 1, comma 446, L. 207/2024. Diversi profili operativi sono rimessi al decreto attuativo del MIMIT: importi, percentuali, requisiti e finestre possono essere precisati o aggiornati da provvedimenti successivi.

L’articolo ha finalità divulgative e non sostituisce una valutazione sul caso concreto.

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